Tratto da Ansa

CRV – “Approvato il Progetto di Legge relativo alle discipline del benessere e bio-naturali”

(Arv) Venezia 6 feb. 2018 –        Nella seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, con 31 voti favorevoli e 12 astenuti, il Progetto di Legge unificato relativo alle discipline del benessere e bio-naturali, che va a normare e a mettere ordine nel settore, anche alla luce del fatto che nell’ultimo decennio, in Italia e in Veneto, si sono affermate e diffuse numerose discipline mirate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psicofisico della persona, così come sono cresciuti gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche. Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l’esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull’equilibrio psicofisico della persona.Questa proposta normativa è il frutto di un lungo lavoro iniziato nella 8^ legislatura e sfociato con la L.R. 6 ottobre 2006, n. 19, che individuava le attività denominate ‘discipline del benessere e bio-naturali’, normativa che è stata impugnata dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale (la definizione e il riconoscimento di una professione è di competenza esclusiva dello Stato). La Regione del Veneto vuole ora superare l’impasse dovuta all’impugnazione governativa e disciplina le attività, denominate ‘discipline del benessere e bionaturali’, al fine di assicurare a coloro che intendono accedere a queste pratiche un esercizio corretto delle stesse. Viene quindi garantita la qualità dei servizi, la serietà e l’adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell’utenza, in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul riconoscimento dì una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato. D’altra parte, tali discipline sono già state normate dalle Regioni Lombardia e Toscana.Nello specifico, il succitato PdL individua le attività del benessere e bio-naturali quali pratiche che hanno quale principale finalità quella del mantenimento e del recupero dello stato di benessere globale della persona, senza assumere il carattere di prestazione sanitaria. Tali pratiche sono fondate su alcuni principi-guida: l’approccio globale alla persona e alla sua condizione, il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona, l’importanza dell’educazione e a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente. Il PdL individua, inoltre, il percorso di formazione per i professionisti del settore, le modalità di istituzione e i compiti del Comitato per le discipline del benessere e bio-naturali, l’elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali e le relative modalità di iscrizione.

Questa la precedente legge regionale

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=192354

che recitava

LEGGE REGIONALE  n. 19 del 06 ottobre 2006

Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.    Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante interventi di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua le discipline bio-naturali (DBN).

2.    Non sono comunque riconducibili alle disciplinebio-naturali le attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale.

3.    Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce l’elenco delle discipline bio-naturali, sentito il comitato di cui all’articolo 3.

4.    Ai fini della presente legge si definisce operatore di disciplinebio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione, opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata; l’operatore in disciplinedel benessere e bio-naturali non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della professione dello psicologo.

Art. 2 – Interventi di formazione

1.    La Regione del Veneto cura la formazione professionale dell’operatore di discipline bio-naturali e provvede al rilascio dell’autorizzazione ai corsi e alla definizione delle attività didattico formative.

2.    I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione professionale” e dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.

3.    La Giunta regionale, su proposta del comitato di cui all’articolo 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:

a)    i livelli di formazione per l’esercizio dell’ attività lavorativa degli operatori delle discipline bio-naturali, che debbono prevedere, oltre alla preparazione strettamente tecnica, anche la conoscenza e l’addestramento alla comunicazione e alla relazione con l’utente;

b)    i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;

c)    il monte ore minimo dei corsi di formazione comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. I corsi di formazione avranno una durata di almeno tre anni.

4.    I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall’Unione europea.

Art. 3 – Comitato di coordinamento regionale per le DBN

1.    Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il comitato di coordinamento regionale per le DBN.

2.    Il comitato di coordinamento regionale per le DBN:

a)    svolge attività di monitoraggio delle disciplinebio-naturali, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta regionale per il loro inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1;

b)    propone alla Giunta regionale, il curriculum formativo ed il livello di formazione per l’esercizio dell’attività lavorativa di cui alla presente legge;

c)    propone alla Giunta regionale i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;

d)    propone alla Giunta regionale le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline pregresse.

3.    Il comitato nominato ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, è composto da:

a)    il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, in qualità di presidente;

b)    tre rappresentanti designati dalle associazioni, di cui uno esperto nelle materie disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiormente rappresentative a livello regionale della generalità delle discipline bio-naturali e che:

1)    operano da almeno un anno;

2)    sono dotate di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualità delle discipline bio-naturali svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dei propri iscritti;

c)    tre rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

d)    cinque esperti di chiara fama nei settori di cui alla presente legge, dei quali uno esperto in materia della comunicazione e della relazione con l’utente.

Art. 4 – Esame finale e rilascio dell’attestato di qualifica

1.    La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non superiore al quindici per cento delle ore complessive.

2.    Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale su proposta del comitato di cui all’articolo 3.

3.    In caso di assenze superiori al quindici per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità definite nel provvedimento di cui al comma 1.

4.    All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido ai fini dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 5.

Art. 5 – Registro degli operatori in discipline bio-naturali

1.    Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 è istituito presso la Giunta regionale, il registro regionale degli operatori in disciplinebio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline bio-naturali, di seguito denominato registro.

2.    Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base ai criteri definiti dal comitato di cui all’articolo 3.

Art. 6 – Intese interregionali

1.    La Giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei, attinenti alle disciplinebio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 7 – Norma transitoria

1.    In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione e sulla base delle proposte definite dal comitato di cui all’articolo 3, quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e attività pregresse in relazione all’iscrizione degli operatori di discipline bio-naturali al registro di cui all’articolo 5, prevedendo misure compensative nei casi in cui i crediti formativi pregressi risultino insufficienti rispetto ai contenuti della formazione previsti dalla presente legge.

2.    I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi dell’articolo 5.

Art. 8 – Norma finanziaria

1.    Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all’articolo 2 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

2.    Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato di cui all’articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 ottobre 2006

Galan


INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Interventi di formazione
Art. 3 – Comitato di coordinamento regionale per le DBN
Art. 4 – Esame finale e rilascio dell’attestato di qualifica
Art. 5 – Registro degli operatori in discipline bio-naturali
Art. 6 – Intese interregionali
Art. 7 – Norma transitoria
Art. 8 – Norma finanziaria

 

I modelli culturali per le Discipline Bio Naturali ovvero La “cultura della vitalità”.
Mi ispiro ad un documento che allego nascita e sviluppo della Cultura della Vitalità, redatto da Claudio Parolin, uno dei fondatori del movimento delle DBN, dello shiatzu in Italia e di tante altre cose, perchè lo trovo utile per introdurre il tema dei modelli culturali (il famoso terreno su cui e con cui costruire la nostra forma).

Copio e faccio delle sintesi da alcune parti per commentarle.

Erano gli anni ’70 e ’80 ci chiamavamo alternativi , eravamo Terapisti Alternativi, immersi nella Cultura Altenativa, in cui l’aggettivo Alternativo si accompagnava al cibo, al cinema, a tutto.

Negli anni ’90 da alternativi ci si definisce complementari, si passa all’idea di una integrazione. Siamo nel campo della Medicina Complementare e Integrata, il termine Olistico diventa sempre più di moda.

Negli ultimi anni (e è un fenomeno che riguarda soprattutto la legislazione nel nostro paese) è necessaria una separazione dalla Medicina, ovvero dal Ministero della Salute.
Nascono così le Discipline Bio Naturali, che si caratterizzano perché sono:
Finalizzate alla vitalità.
Hanno un approccio globale/olistico.
Usano tecniche naturali.
P.S. Olismo = «…la tendenza, in natura, a formare interi che sono più grandi della somma delle parti, attraverso l’evoluzione creativa» Jan Smuts 1926

Definizione della La cultura della Vitalità:
1) non ha limiti (si può sempre essere + vitali)
2) non ha contrari (non appartiene ad un modello di opposizione es- sano – malato)
3) crea unità (conciliando/integrando i «diversi/opposti»)
P.S. “Nei primi anni 2000 ero incerto se utilizzare il termine “VITALITA’” o il termine “FORZA VITALE”; anche la FORZA VITALE non ha contrari. Alla fine decisi di utilizzate “Cultura della Vitalità” anche perché il termine “FORZA” era già deteriorato dall’uso fattone nel ciclo di Star Wars.” Claudio Parolin

Le conclusioni del documento:
Le DBN si caratterizzano come discipline evolutive: nello shiatsu (a me) succedono cose particolari: percezione a mente vuota, le mani e il corpo si muovono con spontaneità, il tempo perde dimensione, obiettivi e limiti scompaiono ecc. …….. e nella vostra pratica?

“Prima di aver studiato Ch’an per molti anni, io vedevo le montagne come montagne e i fiumi come fiumi. Quando arrivai ad una conoscenza più profonda, mi accorsi che le montagne non sono montagne e i fiumi non sono fiumi. Ma adesso che sono pervenuto alla vera essenza delle cose, ……, io vedo nuovamente le montagne come montagne e i fiumi come fiumi.” Tao Yuan, Ch’uanTeng Lu (Cronaca della trasmissione della luce), 1004.
e tu come sei nella pratica della ‘’tua’’ dbn? … come li vedi “montagne e fiumi” ?

Io potrei concludere per la Biodinamica Craniosacrale ciò che mi succede è che, nella dimensione del corpo fluido, ritrovo l’interezza. L’anatomia è separazione, la medicina suddivisa in reparti, mentre la mia dimensione originaria è un tutt’uno, frutto dell’incontro di due polarità.
L’essere umano unicellulare che sono stato il giorno del mio concepimento è la mia memoria biologica del sentirmi un tutt’uno, al di là delle frammentazioni dell’esistenza. Nella mia pratica non vedo “montagne e fiumi” ma sento un potenziale e un senso che sono difficili da descrivere a parole, ma corrispondono all’esperienza dell’Interezza.

a cura di Maderu Pincione

 

Definiamo innanzitutto le parole per poterci orientare meglio nel percorso accidentato della “certificazione” della competenze. La certificazione  è una elemento portante dei processi che definiscono sia la nostra “professione” che la nostra “pratica”.

Dal sito della Regione Lombardia troviamo queste definizioni:

COMPETENZE – Le competenze denotano la mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività, al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in termini di qualità e nel rispetto dei parametri attesi. Esse descrivono la professionalità del soggetto e sono identificate a partire da un’analisi del processo di lavoro nelle sue principali articolazioni per aree di attività definite in rapporto ai risultati. Le competenze sono intese come rappresentazione del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza, attraverso l’investimento cognitivo che deve sviluppare per interpretare le attività.

ABILITA’ – Le abilità costituiscono una dimensione di carattere applicativo, sia che si tratti di abilità operative in senso stretto (ad es. “uso di strumenti di officina”), sia che si tratti di abilità relazionali (ad es. “applicare tecniche di ascolto attivo”) o di abilità cognitive (“applicare tecniche diagnostiche”). Le abilità concernono l’essere in grado di utilizzare specifici strumenti operativi (procedimenti, tecniche, metodi, tecnologie, ecc.) per la realizzazione di un compito. Traducono in atto una procedura formalizzata.

CONOSCENZE – Le conoscenze denotano l’avvenuta acquisizione/memorizzazione di un contenuto (fatti, concetti, regole, teorie, ecc); fanno riferimento alla padronanza mentale, formale, di per sè astratta dall’operatività.

Le competenze possono essere acquisite nei seguenti ambiti:

AMBITO FORMALE – Si intende un contesto istituzionale e formalizzato di acquisizione di competenze (formal learning) specificatamente strutturato e organizzato (in termini di obiettivi, tempi e supporti) e finalizzato all’apprendimento, nel quale viene coinvolto l’individuo con la specifica finalità di sviluppare determinate competenze e di conseguire un attestato relativamente a quanto appreso. Tale contesto, formalmente riconosciuto, è costituito dal sistema dell’Istruzione e dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ovvero dall’insieme di percorsi ed azioni formative erogate dalle Istituzioni ad essi afferenti.

AMBITO NON FORMALE – Si intende un contesto di acquisizione di competenze che, pur non essendo specificatamente e/o esclusivamente strutturato come contesto di apprendimento (in termini di obiettivi, tempi e supporti), costituisce luogo di esercizio di attività che producono lo sviluppo di competenze; a tale contesto la persona partecipa comunque con la finalità prioritaria di apprendere (non formal learning). Rientrano nella fattispecie delle competenze acquisite in contesti non formali, le acquisizioni realizzate in contesti strutturati, organizzati e finalizzati all’apprendimento ma non formalmente appartenenti al sistema di Istruzione e di IFP.

AMBITO INFORMALE – Si intende un contesto di acquisizione di competenze non predisposto a tale fine (per esempio, acquisisco competenze facendo volontariato), ma che pure determina nella persona che opera in esso lo sviluppo di competenze.

Sulla “certificazione” delle competenze c’è molta con fusione, ad dir poco. Una precisazione parziale ci viene dal Comitato Tecnico Scientifico delle DBN della Regione Lombardia che chiarisce: (vedi il documento integrale)
“La confusione creata da interpretazioni imprecise e a volte, fuorvianti e ingannevoli, divulgate da Enti, Scuole, Associazioni Professionali e altri soggetti, rischia di danneggiare utenti, professionisti e allievi in formazione.
Troppo spesso termini come “Certificazione di Competenza”, “Attestato di Qualità”, “Diploma Professionale”, “Registro Nazionale Operatori”, “Attestazione di Qualificazione”, “Certificazione di Qualificazione Professionale”, “Ente o Professionista Accreditato” ecc., vengono usati a sproposito o in maniera ambigua allo scopo di creare immagini e/o aspettative ingiustificate nell’utenza.
a) Le attività professionali afferenti alle DBN non sono regolamentate e pertanto non necessitano di alcuna abilitazione per l’esercizio dell’attività. Si tratta di attività libere che possono essere svolte da chiunque nel rispetto delle normative fiscali e dei regolamenti in materia di sicurezza, igiene ecc. Tali attività possono essere svolte anche in forma di lavoro subordinato e d’impresa. Pertanto, tutte le iniziative formative che promettono diplomi, attestati o patentini ecc. definiti come “ABILITANTI” sono illegittime quando non vere e proprie truffe ai danni degli utenti.”
…….

Non esistendo diplomi o certificati abilitanti per l’esercizio di attività libere come le DBN, precisiamo che anche le certificazioni UNI, i cosiddetti “patentini CONI” e altre forme di attestazioni non hanno alcun valore abilitante poiché le Discipline Bio-Naturali non sono regolamentate per legge. L’iscrizione a “Registri Nazionali”, “Collegi Internazionali”, “Enti Accreditati dell’Unione Europea”, “Elenchi Professionisti”, “Albi Certificati”, “Provider Autorizzati”, ecc. sono iscrizioni a elenchi che non hanno carattere istituzionale. Qualsiasi associazione, federazione, società, ente ecc. può legittimamente costruire un proprio elenco, albo o quant’altro e pubblicizzarlo, ma si tratta comunque di elenchi o albi privati autoreferenziali. Prova ne è il fatto che l’elenco delle Associazioni Professionali pubblicato sul sito del MISE istituisce una sezione destinata alle: “Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi” e una per quelle che non lo rilasciano. Ma si tratta sempre e comunque di qualità dei servizi e non di qualità degli operatori. Quanto sopra per ristabilire una corretta descrizione della realtà. Detto questo, ci limitiamo a osservare che i Registri Regionali della Lombardia, le Associazioni Professionali iscritte o non iscritte nell’elenco pubblicato dal MISE, le Associazioni di Promozione Sportiva e il sistema di accreditamento dell’UNI sono tutte realtà che hanno ragione di esistere e una propria utilità nel proprio campo e settore. Auspichiamo una serena collaborazione tra tutti questi Enti per favorire la valorizzazione delle DBN nel rispetto dei Cittadini, Consumatori Clienti/Utenti e nella totale veridicità e trasparenza delle informazioni e delle comunicazioni.

La sottile distinzione che il CTS fa della qualità dei servizi dalla qualità degli operatori è parte della semantica legislativa. Come distinguere nella Biodinamica Craniosacrale i servizi che sono direttamente erogati dagli operatori con le loro mani, la loro presenza e senza mediazione alcuna.

Mentre le Associazioni Professionali iscritte al Mise, nei loro statuti sottolineano le competenze e qualità della figura dell’operatore proprio in funzione dei servizi che è tenuto a offrire. L’uovo e la gallina possono possono essere separati dal punto di vista merceologico non da quello funzionale.

Comunque queste sono alcune delle Associazioni Professionali a noi affini, che finora si sono iscritte nel Registro del MISE e che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8). Vedi il sito del MISE.
Lo stesso percorso che vogliamo intraprendere con la costituenda AcsiProf.

A.I.M.I. – Associazione Italiana Massaggio Infantile
Sito web: www.aimionline.it/aimi
APOS – Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu
Sito web: www.shiatsuapos.com
Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale
Sito web: www.integrazionefascialeprofessionale.it
Coordinamento Operatori Shiatsu – C.O.S.
Sito web: www.shiatsucos.com
FISieo – Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
Sito web: www.fisieo.it
F.I.T.T.M.- Federazione Italiana Traditional Thai Massage
Sito web: www.fittm.it
Operatori Tuina-Qigong e Tecniche Orientali – OTTO
Sito web: www.ottoitalia.org
PRAI – Professionisti Reiki Associati Italia
Sito web: www.professionistireiki.it

Abbiamo due strade davanti e data l’attuale situazione non sono in contraddizione tra loro, costituiscono  una sorta di doppio binario:

Quello che attraverso l’Associazione Professionale (vedi anche la nostra pagina sul Blog di AcsiProf ) rilascia un attestazione di Qualità ai sensi della legge 4/2013 che si è preoccupata chiaramente della tutela dell’utente consumatore come si evince dall’articolo 2 comma 1: 1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.“

Quella della possibilità offerta dalla Regione Lombardia con la “Certificazione di Competenze Regionale”. Noi stessi come ACSI lo stiamo proponendo http://www.acsicraniosacrale.it/events/attestato-di-competenza/  La competenza certificata è: “Effettuare trattamenti – consulenze con tecniche di biodinamica finalizzati alla piena espressione della vitalità della persona” riportata nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Regione Lombardia nella sezione competenze Libere e Indipendenti.

L’acquisizione dell’ATTESTATO DI COMPETENZA è un passo importante per un Operatore in Biodinamica Craniosacrale, significa passare da una certificazione privata ad una certificazione pubblica.

La competenza certificata è: “Effettuare trattamenti – consulenze con tecniche di biodinamica finalizzati alla piena espressione della vitalità della persona” riportata nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Regione Lombardia nella sezione competenze Libere e Indipendenti.

Mentre occorre chiarire che l’attestato non ha valore abilitante all’esercizio della professione in quanto la professione dell’operatore in biodinamica (come per quelle relative a tutte le discipline bionaturali) non è soggetta a normative (leggi o altri atti dello stato) che, oltre a individuare la figura professionale,  stabiliscano l’obbligatorietà dell’iter formativo per l’esercizio di una specifica attività professionale.

L’attestato di competenza è referenziato al sistema EQF (European Qualification Framework) al livello 4, è scritto in 4 lingue e valido in tutta l’Europa. Per ulteriore informazione il livello EQF proposto è di livello 4 su una scala da 1 a 8 (corrisponde circa ad un Diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore) vedi  wikipedia.

Standard Professionali della Regione Lombardia 

Conoscenze 

Modelli culturali di riferimento della biodinamica craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici
Metodologie e tecniche della biodinamica craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali”

Abilità 

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche libere e codificate per trattamenti/consulenze di della biodinamica craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

Fine (prima parte).

a cura di Maderu Pincione

 

Abbiamo fondato qualche mese fa, l’AcsiProf. per rispondere all’esigenze qui sotto elencate, un bell’impegno.

La domanda di fondo è: quanti Operatori vorranno diventare Professionisti in Biodinamica Craniosacrale ?

 

Questi i punti programmatici descritti nello statuto in funzione della legislazione esistente.

  • Definire l’attività professionale degli Operatori professionisti in Biodinamica Craniosacrale
  • Tutelare la specifica attività svolta dagli Operatori professionisti in Biodinamica Craniosacrale
  • Delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all’associazione
  • Valutare ed attestare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti
  • Attestare ai sensi di Legge specifici iter formativi secondo gli standard definiti dall’associazione;
  • Determinare i requisiti e realizzare un iter di verifica per l’iscrizione dei soci.
  • Rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n 4.
  • Predisporre e conservare un elenco dei professionisti associati;
  • Definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo adempimento di tale obbligo.
  • Effettuare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
  • Vigilare sull’osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
  • Stabilire, mantenere e coltivare i rapporti di dialogo e di confronto con enti, autorità ed associazioni operanti in settori affini, sia italiani che internazionali.
  • Predisporre spazi di documentazione a servizio dei soci.
  • Organizzare e promuovere attività di studio, convegni, seminari, congressi, dibattiti, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
  • Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
  • Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi della professione rappresentata ;
  • Predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013;

A.CS.I. e AcsiProf. sono due associazioni distinte:

A.CS.I. associazione di carattere sociale e culturale, riconosciuta al Registro delle persone giuridiche
AcsiProf. come associazione di professionale ai sensi della legge 4/13, sulle professioni non ordinistiche

Per poter essere professionisti occorre una delle seguenti condizioni:
  • Avere una partita IVA, o Essere parte di una Associazione di professionisti o Avere un contratto di collaborazione con Studi, palestre, centri, etc
Diventare professionisti AcsiProf. significa poter esercitare “Ufficialmente” una professione, poter fare accordi con terzi, istituzionali e non, con la “garanzia” di una pratica riconoscibile e qualificata.